Certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico nelle domande di agevolazione edilizia

19/08/2026, 14:56

Informazioni per la presentazione delle domande

A seguito dell'Ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 5 del 17 luglio 2026, emanata in conseguenza del crollo di parte del Palazzo del Tribunale di Bolzano, l'acquisizione del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico è temporaneamente sospesa, mentre continuano regolarmente i procedimenti amministrativi per i quali tale documentazione è ordinariamente richiesta. Le domande di agevolazione edilizia possono pertanto essere presentate regolarmente anche durante il periodo di indisponibilità del servizio del Tribunale.

Chi può presentare la domanda
Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni edilizie, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda.
In particolare:

1. Richiedenti che hanno già reso la dichiarazione linguistica
I richiedenti che hanno già reso in passato una dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, ma che non possono attualmente ottenere dal Tribunale un certificato aggiornato a causa della temporanea inagibilità dell'edificio, possono presentare regolarmente la domanda.
In questo caso:

  • nel campo relativo alla data di emissione del certificato deve essere indicata la data di presentazione della domanda;
  • il certificato dovrà essere presentato non appena il Tribunale di Bolzano riprenderà il servizio ordinario.

Il certificato dovrà essere accompagnato da un'attestazione rilasciata dal Tribunale dalla quale risulti che, alla data di presentazione della domanda, il richiedente era già in possesso di una dichiarazione linguistica validamente depositata o da altra documentazione utile a comprova.

2. Richiedenti che non hanno mai reso la dichiarazione linguistica
Coloro che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora effettuato la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico e per i quali era già decorso il termine previsto dalla normativa per produrre una dichiarazione con efficacia immediata, non risultano in possesso del requisito richiesto e pertanto non possono beneficiare della disciplina eccezionale.

3. Richiedenti che non hanno ancora reso la prima dichiarazione linguistica
Nel caso di persone che, alla data di presentazione della domanda, non avevano ancora reso la prima dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico ma che, in base alla normativa vigente, avrebbero ancora potuto renderla con efficacia immediata, l'impossibilità di accedere temporaneamente agli uffici competenti del Tribunale di Bolzano non preclude la presentazione della domanda di agevolazione.
In questo caso:

  • nel campo relativo alla data di emissione del certificato deve essere indicata la data di presentazione della domanda;
  • il certificato dovrà essere presentato non appena il Tribunale di Bolzano riprenderà il servizio ordinario.

Verifiche successive e produzione successiva del certificato
Nei casi di cui sopra ai punti 1. e 3. la domanda è ammessa con riserva di verifica.
La disciplina eccezionale prevista dall'Ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 5 del 17 luglio 2026 è finalizzata esclusivamente a consentire la prosecuzione dei procedimenti amministrativi durante il periodo di indisponibilità del servizio del Tribunale di Bolzano e non comporta una deroga ai requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente.
Una volta ripristinata l'operatività degli uffici competenti, l'Amministrazione si riserva pertanto di effettuare tutte le verifiche necessarie circa l'effettiva sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei presupposti richiesti dalla normativa in materia di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico e di richiedere agli interessati la produzione della documentazione occorrente per la conclusione del procedimento.

Lexbrowser - b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 art. 5

Lexbrowser - 24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 art. 20-ter

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