Nuovi criteri per le domande di agevolazione edilizia a partire dal 1° febbraio 2026
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1014 del 28 novembre 2025
La Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1014 del 28 novembre 2025 approva i criteri per la concessione dei contributi destinati alla costruzione, all'acquisto e al recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario di cui all'articolo 2 comma 1 lettere E4 e F4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.
I criteri disciplinano, tra l’altro, i requisiti di accesso alle prestazioni, la valutazione della capacità economica, la procedura di domanda, l’entità dei contributi e i costi ammissibili.
I nuovi criteri si applicano a tutte le domande di agevolazione edilizia per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario presentate a partire dal 1° febbraio 2026.
Quali sono le principali novità?
Le principali novità riguardano:
- la sostituzione del 1° regolamento di esecuzione con i nuovi criteri;
- la modalità di presentazione delle domande;
- i requisiti d’accesso: abolizione del punteggio minimo richiesto, spesa preventivata e sostenuta di almeno 30.000,00 euro, introduzione dei “costi ammissibili”, nuovo valore VSE minimo pari a 1,50;
- aumento limite fasce di reddito;
- aumento della franchigia per il patrimonio mobiliare del nucleo familiare;
- il calcolo e l’entità dei contributi;
- le misure in caso di dichiarazioni omesse o non veritiere.
I nuovi criteri sostituiscono il 1° regolamento di esecuzione
Le disposizioni del decreto del Presidente della Provincia del 15 luglio 1999, n. 42 (1° regolamento di esecuzione all'Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata), e successive modifiche, incompatibili con quanto previsto dai criteri, non trovano più applicazione dal 1° febbraio 2026.
Come si presenta la domanda di agevolazione edilizia?
Le domande di agevolazione edilizia possono essere inviate esclusivamente online tramite il form disponibile sulla piattaforma myCivis, accessibile dal sito web della Ripartizione Edilizia abitativa. Per utilizzare il servizio è necessario autenticarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Ogni domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti i documenti richiesti. Le domande incomplete o presentate al di fuori della piattaforma indicata non verranno prese in considerazione.
Quali sono i nuovi requisiti d’accesso?
- Per le domande di agevolazione edilizia per l’acquisto e la nuova costruzione non è più necessario raggiungere un punteggio minimo di 20 punti.
- Il nuovo valore minimo del VSE è di 1,50. Il VSE di almeno 1,50 non è richiesto, qualora uno dei componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 6 comma 1 lettere da a) a f) abbia un’invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, un’invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o sia in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Non sono agevolabili interventi con una spesa preventivata o effettivamente sostenuta inferiore ai 30.000,00 euro.
- Per le domande di agevolazione edilizia per l’acquisto e la nuova costruzione è stato introdotto un limite massimo per il prezzo di acquisto e per il preventivo di spesa in caso di nuova costruzione. Interventi con un prezzo di acquisto o con spesa per la nuova costruzione dell’abitazione superiore al limite massimo non sono agevolabili. Il limite corrisponde a 13 volte ovvero, in caso di persone richiedenti singole, a 14 volte gli importi base, che si prendono per il calcolo dell’entità del contributo, che varia in base al numero dei componenti familiari. Eventuali pertinenze non vengono considerate per il calcolo, qualora per queste dai contratti o, in caso di costruzione, dalla documentazione risulti un prezzo separato. Nel caso di nuova costruzione le spese tecniche vengono riconosciute fino ad un massimo del 10 per cento di tale spesa.
In fondo alla pagina è disponibile una tabella con gli importi dei costi ammissibili.
Quali sono le nuove fasce di reddito per il calcolo del contributo?
Le fasce di reddito, di cui all'articolo 58 della legge provinciale, sono determinate come segue:
- 1. fascia di reddito: VSE fino a 4,00;
- 2. fascia di reddito: VSE da 4,01 a 5,50;
- 3. fascia di reddito: VSE da 5,51 a 6,50;
- 4. fascia di reddito: VSE da 6,51 a 7,50;
In fondo alla pagina è disponibile una tabella con le nuove fasce di reddito.
Quali sono le nuove franchigie per il patrimonio mobiliare?
Ai fini del calcolo del contributo per ciascun nucleo familiare non vengono presi in considerazione i seguenti importi risultanti dall'ultima DURP considerata per la valutazione della situazione economica, sotto la voce patrimonio mobiliare:
- fino a 250.000,00 euro per nuclei familiari composti da una sola persona;
- fino a 350.000,00 euro per nuclei familiari composti da due o più persone.
Come si calcola il contributo e a quanto ammonta?
Il contributo per il recupero, l’acquisto o la nuova costruzione della prima casa è calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, che definisce l’importo base, alla quale viene applicata la percentuale corrispondente, a seconda della fascia di reddito.
L’importo base per la determinazione del contributo è pari a 35.000,00 euro per una persona richiedente singola, 52.000,00 euro per due componenti il nucleo familiare e ulteriori 8.000,00 euro per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. I componenti, ai fini della determinazione del numero di componenti del nucleo familiare per la quantificazione del contributo spettante, vengono considerati fino ad un massimo complessivo di cinque. L’importo base massimo è, quindi, pari a 76.000,00 euro.
Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, gli importi base di cui sopra sono incrementati del 25 per cento.
Anche per la nuova costruzione di abitazioni su un piano, collocate in edifici a scopo abitativo strutturati su più piani e comprendenti più alloggi indipendenti, gli importi base di cui sopra sono incrementati del 25 per cento.
Per le abitazioni site in un comune classificato come strutturalmente svantaggiato e a rischio di emigrazione ai sensi dell’articolo 38, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, gli importi di cui sopra sono incrementati del 25 per cento. In caso di cumulo con uno degli altri due incrementi previsti, per il recupero o per la nuova costruzione, di cui sopra, il limite massimo di incremento complessivo è del 35 per cento.
Attenzione: la delibera con la classificazione di tali comuni non è ancora stata emanata.
Per le persone richiedenti della prima fascia di reddito e con un VSE pari ad almeno 1,50,
il contributo è pari al 100 per cento dell’importo base di cui sopra, determinato in base al numero dei componenti familiari, ed aumentato dell’eventuale incremento, qualora previsto e fino ad un massimo del 35 per cento. Il contributo è pari all’80 per cento per le persone richiedenti della seconda fascia di reddito, al 65 per cento per le persone richiedenti della terza fascia di reddito e al 50 per cento per le persone richiedenti della quarta fascia di reddito.
In ogni caso, il contributo non può superare il 40 per cento della spesa preventivata ed effettivamente sostenuta per la nuova costruzione, l’acquisto o il recupero. Qualora il contributo teoricamente spettante risulti maggiore, viene rideterminato in tale misura. Nel caso di nuova costruzione o recupero le spese tecniche vengono riconosciute fino ad un massimo del 10 per cento di tale spesa.
Chi ha ottenuto un'agevolazione edilizia provinciale può essere ammesso, qualora l'abitazione agevolata non sia più adeguata al fabbisogno della famiglia, ad un'ulteriore agevolazione per l'acquisto o la costruzione di un'altra abitazione o per l'ampliamento dell'abitazione inadeguata. In caso di contributo integrativo, l’ammontare dell’agevolazione è determinato dalla differenza fra l’agevolazione massima teoricamente spettante, di cui sopra, e il contributo a fondo perduto ottenuto in precedenza, incrementato degli interessi legali calcolati dalla data dell’erogazione fino alla data di presentazione della nuova domanda. Per le agevolazioni concesse in forma di mutuo ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la differenza è calcolata convertendo in un contributo a fondo perduto l’importo del mutuo nella misura del 35 per cento e i contributi decennali costanti nella misura del 70 per cento. Questo calcolo della differenza verrà effettuato in fase di elaborazione della domanda e comporta la riduzione del contributo teorico massimo spettante.
In fondo alla pagina sono disponibili le tabelle con gli importi massimi dei contributi spettanti, suddivisi per categoria e comprensivi degli incrementi previsti per ciascun tipo di intervento.
Misure in caso di dichiarazioni omesse o non veritiere
Qualora l’amministrazione accerti che dichiarazioni rese e rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni non corrispondono alla verità o che sono state omesse informazioni necessarie rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni, la persona che ha reso o omesso la dichiarazione, nonché l’ente da questo rappresentato, sono esclusi per un periodo di cinque anni dal beneficio delle agevolazioni previste dalla legge provinciale. Dall'esclusione sono esclusi i contributi di cui all'articolo 2, comma 1 lettere d) e l) della legge provinciale. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'articolo 2-bis della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(TE)
Documenti da scaricare
- Deliberazione della Giunta Provinciale del 28 novembre 2025, n. 1014 » [PDF 674 kB]
- Tabella fasce di reddito a partire dal 01.02.2026 » [PDF 175 kB]
- Tabella dei costi ammissibili » [PDF 40 kB]
- Tabella entità massima dei contributi a fondo perduto per acquisto dal 01.02.2026 » [PDF 140 kB]
- Tabella entità massima dei contributi a fondo perduto per il recupero dal 01.02.2026 » [PDF 139 kB]
- Tabella entità massima dei contributi a fondo perduto per la nuova costruzione dal 01.02.2026 » [PDF 151 kB]