Decreto del Presidente della Provincia del 16 maggio 2024, n. 11: modifiche al 1° regolamento di esecuzione all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

23/05/2024, 22:00

Con Decreto del Presidente della Provincia del 16 maggio 2024, n. 11 oltre all'adeguamento di alcuni presupposti tecnici sono state introdotte le seguenti modifiche:

Le modifiche entrano in vigore il 24 maggio 2024 – ad eccezione del punto 2 (calcolo della superficie convenzionale per l’ammissione)

  1. Calcolo della superficie convenzionale
    Nella lettera d) comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, la parola “cantina” è sostituita dalle parole “superficie adibita a cantina, inclusi corridoi, accessi, locali caldaia e tecnici”. Tutte le superfici vengono considerate in base alla loro definizione nei progetti approvati del comune ovvero nelle planimetrie del catasto urbano della Provincia autonoma di Bolzano;
  2. Calcolo della superficie convenzionale per l’ammissione
    I commi 2 - 6 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, sono abrogati. Di conseguenza la somma delle superfici accessorie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e) può essere superiore alla superficie utile dell'abitazione stessa;
    Questa modifica si applica retroattivamente per le domande di agevolazione presentate a partire dall'11/08/2023.
  3. Requisiti nucleo familiare
    Il requisito di cui al comma 3 del presente articolo non è richiesto nel caso in cui il richiedente sia una persona con un’invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, una persona cieca civile o sorda, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria, o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  4. Erogazione anticipata
    La percentuale per l’aumento della fideiussione bancaria per il pagamento anticipato viene ridotta dal 30 per cento al 15 per cento.
  5. Calamità naturali
    I contributi per interventi di sicurezza geotecnica di cui all'articolo 30, comma 2, lettera f) della legge possono essere concessi sia ai comuni sia ai proprietari delle costruzioni residenziali ovvero ai condomini aventi titolo.